(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 24 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizione
    1.   La   Regione   favorisce   lo  sviluppo  della  ricettivita'
extralberghiera a carattere familiare denominata "Bed and breakfast".
    2.  Si  definisce  "esercizio  di  Bed and breakfast" l'attivita'
ricettiva  extralberghiera  condotta  da  chi nella casa in cui abita
offra  un  servizio  di  alloggio  e prima colazione, per non piu' di
quattro  camere  e con un massimo di dieci posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.