(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 24 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizione 1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita' extralberghiera a carattere familiare denominata "Bed and breakfast". 2. Si definisce "esercizio di Bed and breakfast" l'attivita' ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.